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STATUTO
1. COSTITUZIONE - SEDE
1.1 E' costituita una associazione denominata "PADRE BERNARDO MARIA CLAUSI"
1.2 L'associazione ha sede in San Vincenzo La Costa, Via Bevacqua - Frazione San Sisto
2. SCOPO
2.1 L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente umanitarie. E' infatti costituita da persone fisiche, enti pubblici e privati, liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
3. OGGETTO SOCIALE
3.1 L'associazione ha per oggetto:
- la formazione religiosa e spirituale per divulgare l'opera del Venerabile Padre Bernardo Maria Clausi, promuovere e seguire tutte le iniziative per la proclamazione della sua beatificazione;
- la formazione professionale al fine dell'inserimento lavorativo di giovani disoccupati, di lavoratori in mobilità, di extra-comunitari, emarginati, portatori di handicap;
- la formazione al fine di migliorare la qualifica professionale di soggetti già inseriti nel mondo del lavoro attraverso il loro aggiornamento e la riqualificazione professionale;
- lo svolgimento di corsi o attività formativa per conto di enti pubblici e privati;
- l'istituzione di scuole ed istituti di formazione che potranno chiedere il riconoscimento delle competenti autorità al fine della valenza legale dei titoli;
- l'organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni culturali, dibattiti;
- l'organizzazione di manifestazioni per la raccolta di fondi destinati sia al raggiungimento degli scopi sociali che a fini umanitari.
3.2 L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.
3.3 L'associazione mantiene ed estende i contatti con le aziende e gli ambienti di lavoro mediante delegati opportunamente scelti i quali, sensibili al problema, provvedono alla diffusione della documentazione.
3.4 L'associazione potrà svolgere l'attività sociale direttamente e/o in collaborazione con Università, Istituti scolastici, enti di formazione Europei ed extra-europei.
3.5 L'associazione cura i contatti diretti ed in particolare con gli istituti, ciò per i seguenti fini:
a) diffondere la cultura della formazione finalizzata allo sviluppo socio-economico del territorio;
b) proporre attività formativa anche finalizzata alla nascita di nuove figure professionali.
4. ASSOCIATI
4.1 Possono essere associati ordinari dell'associazione:
a) le persone fisiche maggiorenni;
b) enti e/o associazioni che, ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.
- Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei presenti.
- Le domande, anche verbali, devono essere presentate da almeno due associati.
5. DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA
5.1 La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio di amministrazione e/o su relazione motivata dal Collegio dei probiviri, qualora istituito a maggioranza di due terzi e con voto segreto.
5.2 Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta.
5.3 Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.
6. ASSOCIATO ONORARIO
6.1 L'assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze.
7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
7.1 Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei probiviri, non obbligatorio. L'assemblea degli associati delibererà la sua eventuale
sostituzione.
d) il Collegio dei revisori dei conti.
8. RETRIBUZIONE
8.1 Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di amministrazione può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione.
8.2 L'associazione potrà anche affidare incarichi professionali retribuiti agli associati, compresi i membri del Consiglio di amministrazione.
8.3 Potranno essere dipendenti dell'associazione anche gli stessi associati.
9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
9.1 L'assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal presidente. La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata o fax o consegna manuale, agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data l'ora e il luogo dell'assemblea. L'assemblea si considera validamente costituita, anche in assenza di regolare convocazione, qualora siano presenti almeno 2/3 degli associati.
9.2 L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. I compiti dell'assemblea sono:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio di amministrazione;
c) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea;
d) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, i probiviri ed i revisori dei conti;
e) stabilire la composizione numerica del Consiglio di amministrazione;
f) deliberare, con la maggioranza dei 2/3 la variazione della sede sociale. La variazione non comporta la necessità di riapprovare i patti sociali.
9.3 L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione, o per volontà del presidente ogni volta egli ne riavvisi la necessità.
10. DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
10.1 Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima. Le assemblee indette per l'elezione degli organi dell'associazione, sono valide se è presente la maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati. Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.
10.2 Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'associazione, debbono essere presenti, in prima convocazione, almeno i due terzi degli associati ed in seconda convocazione la maggioranza assoluta degli associati. Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti ed il relativo verbale deve essere redatto da notaio.
11. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
11.1 Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.
11.2 Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qual volta il presidente ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, eccetto quanto stabiliti dal comma 11.1.
11.3 Sono compiti del Consiglio di amministrazione:
a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
b) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
d) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
e) proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
f) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
g) acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre malleverie.
12. DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12.1 I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
13. MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
13.1 Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del presidente e del vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio di amministrazione.
13.2 Il segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio di amministrazione e del presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati. Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Firma d'incarico del presidente, la corrispondenza, i mandati di pagamento.
13.3 Il tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del presidente che dal Collegio dei revisori dei conti. Provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere da lui versate agli istituti di credito indicati dal Consiglio di amministrazione. Il tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza regolari mandati debitamente firmati dal presidente, o, in sua assenza dal vice presidente, e dal segretario. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firme congiunte a due a due tra le seguenti persone: presidente, vice presidente, tesoriere, segretario. Una volta al mese il tesoriere presenta la Consiglio la situazione di cassa aggiornata. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio di amministrazione per eventuali pagamenti urgenti.
13.4 L'economo, ove nominato, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile. Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio di amministrazione.
14. PROBIVIRI - REVISORI DEI CONTI
14.1 I probiviri devono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali, Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne dell'associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all'assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.
14.2 Il compito dei revisori dei conti è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Il presidente del collegio di revisori deve essere iscritto al relativo registro. Hanno il potere di richiamare il Consigli di amministrazione ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.
14.3 Il Collegio dei probiviri e dei revisori dei conti sono composti da tre membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
14.4 La mancanza istituzionale del collegio dei probiviri comporterà che le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno affidate alla decisione di un comitato di 3 saggi nominati dall'assemblea degli associati.
15. FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
15.1 Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) da contributi degli associati anche volontari;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti Locali e da altri pubblici e/o privati.
15.2 Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.
15.3 I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.
15.4 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
16. FONDO DI COSTITUZIONE
16.1 Il fondo è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'associazione. Gli associati ordinari contribuiscono al fondo con il contributo associativo.
17. SCIOGLIMENTO
17.1 Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
17.2 In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stressa sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 1980, della Legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
17.3 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.
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